Art. 3.
(Esecutività).

      1. Qualora, entro la scadenza del termine di cui all'articolo 2, comma 1, secondo periodo, l'amministrazione finanziaria non abbia concluso l'accertamento e notificato al contribuente l'accoglimento o il rifiuto motivato della dichiarazione dei redditi e dell'istanza di rimborso notificata, con facoltà di riconoscimento parziale dell'ammontare del credito indicato rispettivamente nella dichiarazione dei redditi e nell'istanza citata, la dichiarazione dei redditi e l'istanza di rimborso IVA notificata costituiscono titolo esecutivo ai sensi dell'articolo 474, secondo comma, numero 1), del codice di procedura civile.
      2. Ferma restando la pignorabilità dei beni dell'amministrazione finanziaria secondo quanto previsto dalla normativa vigente, il contribuente in possesso del titolo esecutivo di cui al comma 1 può avviare esecuzione forzata per sottoporre a sequestro e pignoramento tutti i beni della Riscossione Spa, ivi incluse le somme depositate sui conti correnti bancari intestati alla stessa Riscossione Spa, fino a concorrenza del proprio credito come determinato ai sensi dell'articolo 2.